Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto; Regime fiscale; Procedura per il risarcimento del danno (4)

10. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Ai sensi dell’articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione,
diversi da quello relativo al pagamento delle rate di  Premio, si prescrivono in due anni dal
giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno
in cui il  Terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo
l’azione.
Per quanto concerne la decadenza conseguente ad omessa o ritardata Denuncia di
Sinistro, si rimanda all’avvertenza di cui al successivo punto 12.

11. REGIME FISCALE

Nel contratto si applicano sul  Premio imponibile l’aliquota fiscale e il Contributo al
Servizio Sanitario Nazionale nella misura prevista dalla normativa vigente ed indicata
in Polizza.

   C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI
RECLAMI

12. PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Ai sensi dell’articolo 143 del Codice in caso di Sinistro il Contraente ha l’obbligo di far pervenire
prontamente la relativa Denuncia alla Sede dell’Impresa.
A questo scopo si deve utilizzare l’apposito modulo (Constatazione amichevole di incidente -
Denuncia di Sinistro) fornito dall’Impresa. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto dall’articolo 13.1 “garanzia
di Responsabilità civile - Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150
del Codice” delle Condizioni generali di Assicurazione valide per Tutte le garanzie.
AVVERTENZA
L’Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro, a pena di decadenza, entro 3 giorni
lavorativi da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui ne è venuto a conoscenza (articolo 13.1 “garanzia di Responsabilità civile - Richiesta di risarcimento danni
ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice” delle Condizioni generali di Assicurazione
valide per Tutte le garanzie), pena la perdita del diritto all’indennizzo/risarcimento o la
sua riduzione ai sensi dell’articolo 1915 del codice civile.
Per quanto concerne:
•  la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149 e 150 del Codice e al Decreto
del Presidente della Repubblica n. 254/2006,
• il risarcimento del danno subito dal Terzo trasportato, si rinvia all’articolo 141 del Codice,
• le altre ipotesi di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del Codice.
A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali l’Impresa deve procedere alla liquidazione
e al pagamento dei Sinistri.
Con riferimento alla procedura di risarcimento diretto, in caso di richiesta danni completa,
l’Impresa deve procedere all’offerta – eventualmente in forma specifica nel caso in cui si sia
optato per tale formula- ovvero deve comunicare all’Assicurato i motivi che impediscono di
formulare l’offerta, con le seguenti tempistiche:

• per i danni a cose: entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di
Denuncia del Sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli
coinvolti; entro sessanta giorni, diversamente, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro
sia sottoscritto da un solo conducente,;

• nel caso di lesioni, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

L’Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni decorrenti
dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da
parte del danneggiato, ovvero, nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna
risposta, dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta.
Negli altri casi, qualora non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, l’Impresa
deve formulare l’offerta, ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non farla, entro sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta danni da parte del danneggiato (entro trenta giorni in
caso di sottoscrizione del modulo di Denuncia del Sinistro da parte dei conducenti coinvolti).
In caso di Sinistri mortali o con lesioni, l’offerta - o la comunicazione dei motivi per cui si
ritiene di non farla – deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell’articolo 148 del Codice.
L’Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in
cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione.
Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, l’Impresa corrisponde
comunque la somma offerta entro trenta giorni dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto
l’offerta.
Ricordiamo che il centro di liquidazione Sinistri dell’Impresa - come riportato sul sito internet
della medesima - si trova a Milano (20142), via dei Missaglia, 97 Pal. A/2, tel. 800.017.205 fax.
011/3730260.

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