Incidenti stradali con controparti estere; Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per sinistro (5)

13. INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE

In caso di incidente stradale avvenuto in Italia con veicolo immatricolato all’estero, al fine di
ottenere il risarcimento dei danni subiti, si deve inviare una raccomandata con avviso di ricevimento all’U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, corso Sempione, 39, 20145 Milano, che provvederà
alla gestione del Sinistro ai sensi dell’articolo 125 del Codice.
Se durante un viaggio all’estero (in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde) si è rimasti vittima
di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli
Stati dello Spazio Economico Europeo ( Paesi dell’Unione Europea e Norvegia, Islanda e
Liechtenstein), per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante
nominato in Italia dall’Impresa di assicurazione del responsabile del Sinistro.
Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. “mandatario”), si deve inviare
apposita richiesta al Centro Informazioni ISVAP, all’indirizzo:
ISVAP - Centro di Informazione Italiano - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
FAX: 06. 42133730
e-mail: centroinformazioni@isvap.it
indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad
esempio data e luogo di accadimento del Sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del
veicolo responsabile del Sinistro, nazionalità, Impresa di assicurazione del veicolo responsabile
del Sinistro, se nota).

N.B.: Se l’incidente è provocato all’estero da un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello
Spazio Economico Europeo, l’applicazione della procedura sopra indicata non è possibile.
In questi casi, se l’incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde,
la richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata all’Impresa di assicurazione del responsabile
del Sinistro oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del Sinistro se il veicolo che
ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell’accadimento
(gli indirizzi dei vari Bureaux sono indicati nel sito web dell’UCI).
Per maggiori dettagli si rimanda ai siti dell’ISVAP e dell’UCI, ricordando che nel caso in cui
l’assicuratore estero o il mandatario per la gestione dei Sinistri non rispondano entro tre mesi,
si può fare appello alla Consap che in veste di Organismo di Indennizzo provvederà per le fasi
successive.
In caso di Sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato ovvero in caso di
Sinistro causato dal ladro a partire dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata alla
Autorità competente, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all’Impresa designata dal
Fondo di Garanzia per le vittime della Strada istituito presso la  Consap. Al predetto Fondo,
inoltre, dovrà essere rivolta la richiesta di risarcimento dei danni causati dalla circolazione di
veicoli assicurati presso impresa che si trovi in stato di liquidazione coatta amministrativa.

  14. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L’IMPORTO LIQUIDATO
PER UN SINISTRO

Si ricorda che, al fine di evitare l’applicazione del malus e la conseguente maggiorazione del
Premio, si può decidere di rimborsare alla Consap (per i Sinistri liquidati nell’ambito della
procedura di risarcimento diretto) o all’Impresa (per gli altri Sinistri) l’importo di uno o
più Sinistri liquidati integralmente nel Periodo di osservazione immediatamente precedente alla
data di scadenza del contratto.
Tale facoltà potrà essere esercitata entro sei mesi dalla scadenza contrattuale (articolo A.8.5
“Facoltà del Contraente di rimborsare i Sinistri liquidati”).

15. ACCESSO AgLI ATTI DELL’IMPRESA

Ricordiamo che i Contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti
di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali
procedimenti siano conclusi.
Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a
quanto previsto dall’articolo 146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n° 191/2008.
In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso deve essere inviata,
rinviamo all’articolo 3 del Decreto Ministeriale n° 191/ 2008.
Ci limitiamo qui a ricordare sinteticamente che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta d’accesso entro quindici giorni dalla ricezione.
L’Impresa comunica al richiedente l’atto di accoglimento della richiesta di accesso entro
quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il
responsabile dell’ufficio competente nella trattazione del  Sinistro, il luogo in cui effettuare
l’accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti
ed estrarne copia.
Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.
Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice,
competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l’Impresa Gestionaria,
di cui al punto 12.

16. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto alla capogruppo:
Società: FONDIARIA-SAI S.p.A.
Funzione: Relazioni Esterne e Comunicazione Servizio Clienti
Indirizzo: Via Lorenzo Il Magnifico, 1 - 50129 Firenze
Fax: (+39) 055-4792044

e-mail: reclami@dialogo.it

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli
Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l’esposto con
la copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale
recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione
del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto
e le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore
vanno presentati direttamente all’ISVAP.
Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire
l’Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell’ISVAP), si ricorda che
per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il
reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all’ISVAP oppure direttamente
al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet:  http://ec.europa.eu/
internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.)

DIALOGO ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei
dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale

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