13. INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE
In caso di incidente stradale avvenuto in Italia con
veicolo immatricolato all’estero, al fine di
ottenere il risarcimento dei danni subiti, si deve
inviare una raccomandata con avviso di ricevimento all’U.C.I., Ufficio Centrale
Italiano, corso Sempione, 39, 20145 Milano, che provvederà
alla gestione del Sinistro ai sensi dell’articolo 125
del Codice.
Se durante un viaggio all’estero (in uno dei Paesi del
Sistema Carta Verde) si è rimasti vittima
di un incidente stradale provocato da un veicolo
immatricolato e assicurato in uno degli
Stati dello Spazio Economico Europeo ( Paesi
dell’Unione Europea e Norvegia, Islanda e
Liechtenstein), per chiedere il risarcimento dei danni
subiti ci si può rivolgere al rappresentante
nominato in Italia dall’Impresa di assicurazione del
responsabile del Sinistro.
Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante
(c.d. “mandatario”), si deve inviare
apposita richiesta al Centro Informazioni ISVAP,
all’indirizzo:
ISVAP - Centro di Informazione Italiano - Via del
Quirinale, 21 - 00187 Roma
FAX: 06. 42133730
e-mail: centroinformazioni@isvap.it
indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a
risalire ai soggetti interessati, come ad
esempio data e luogo di accadimento del Sinistro ed
estremi dei veicoli coinvolti (targa del
veicolo responsabile del Sinistro, nazionalità,
Impresa di assicurazione del veicolo responsabile
del Sinistro, se nota).
N.B.: Se l’incidente è provocato all’estero da un
veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello
Spazio Economico Europeo, l’applicazione della
procedura sopra indicata non è possibile.
In questi casi, se l’incidente è accaduto in uno dei
Paesi aderenti al sistema della Carta Verde,
la richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata
all’Impresa di assicurazione del responsabile
del Sinistro oppure al Bureau nazionale dello Stato di
accadimento del Sinistro se il veicolo che
ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato
diverso rispetto a quello dell’accadimento
(gli indirizzi dei vari Bureaux sono indicati nel sito
web dell’UCI).
Per maggiori dettagli si rimanda ai siti dell’ISVAP e
dell’UCI, ricordando che nel caso in cui
l’assicuratore estero o il mandatario per la gestione
dei Sinistri non rispondano entro tre mesi,
si può fare appello alla Consap che in veste di
Organismo di Indennizzo provvederà per le fasi
successive.
In caso di Sinistro avvenuto con veicolo non
assicurato o non identificato ovvero in caso di
Sinistro causato dal ladro a partire dal giorno
successivo alla denuncia di furto presentata alla
Autorità competente, la richiesta di risarcimento
dovrà essere rivolta all’Impresa designata dal
Fondo di Garanzia per le vittime della Strada
istituito presso la Consap. Al predetto Fondo,
inoltre, dovrà essere rivolta la richiesta di
risarcimento dei danni causati dalla circolazione di
veicoli assicurati presso impresa che si trovi in
stato di liquidazione coatta amministrativa.
14. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI
RIMBORSARE L’IMPORTO LIQUIDATO
PER UN SINISTRO
Si ricorda che, al fine di evitare l’applicazione del
malus e la conseguente maggiorazione del
Premio, si può decidere di rimborsare alla Consap (per
i Sinistri liquidati nell’ambito della
procedura di risarcimento diretto) o all’Impresa (per
gli altri Sinistri) l’importo di uno o
più Sinistri liquidati integralmente nel Periodo di
osservazione immediatamente precedente alla
data di scadenza del contratto.
Tale facoltà potrà essere esercitata entro sei mesi
dalla scadenza contrattuale (articolo A.8.5
“Facoltà del Contraente di rimborsare i Sinistri
liquidati”).
15. ACCESSO AgLI ATTI DELL’IMPRESA
Ricordiamo che i Contraenti e i danneggiati possono
accedere agli atti relativi ai procedimenti
di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni
che li riguardano, una volta che tali
procedimenti siano conclusi.
Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi
all’esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a
quanto previsto dall’articolo 146 del Codice e dal
Decreto Ministeriale n° 191/2008.
In particolare, per quanto concerne i termini in cui
la richiesta di accesso deve essere inviata,
rinviamo all’articolo 3 del Decreto Ministeriale n°
191/ 2008.
Ci limitiamo qui a ricordare sinteticamente che il
diritto di accesso si esercita mediante richiesta d’accesso entro quindici
giorni dalla ricezione.
L’Impresa comunica al richiedente l’atto di
accoglimento della richiesta di accesso entro
quindici giorni dalla data di ricezione della
richiesta o della richiesta corretta, indicando il
responsabile dell’ufficio competente nella trattazione
del Sinistro, il luogo in cui effettuare
l’accesso e il periodo di tempo, non inferiore a
quindici giorni, per visionare gli atti richiesti
ed estrarne copia.
Il procedimento di accesso deve concludersi entro
sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.
Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono essere
motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla
ricezione della richiesta.
Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto
prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice,
competente a fornire le risposte del caso in materia
di accesso agli atti è l’Impresa Gestionaria,
di cui al punto 12.
16. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale
devono essere inoltrati per iscritto alla capogruppo:
Società: FONDIARIA-SAI S.p.A.
Funzione: Relazioni Esterne e Comunicazione Servizio
Clienti
Indirizzo: Via Lorenzo Il Magnifico, 1 - 50129 Firenze
Fax: (+39) 055-4792044
e-mail: reclami@dialogo.it
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto
dell’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà
rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli
Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono
(+39) 06-421331, corredando l’esposto con
la copia del reclamo presentato alla Società e
dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e
domicilio del reclamante (con eventuale
recapito telefonico), individuazione dei soggetti di
cui si lamenta l’operato, breve descrizione
del motivo della lamentela ed ogni documento utile per
descrivere più compiutamente il fatto
e le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento
dell’osservanza della vigente normativa di settore
vanno presentati direttamente all’ISVAP.
Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi
conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire
l’Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula
dalla competenza dell’ISVAP), si ricorda che
per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della
lite transfrontaliera di cui sia parte il
reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare
il reclamo all’ISVAP oppure direttamente
al sistema estero competente (individuabile accedendo
al sito internet: http://ec.europa.eu/
internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm
chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.)
DIALOGO ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della
veridicità e della completezza dei
dati e delle notizie contenuti nella presente Nota
Informativa.
Il rappresentante legale
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